DPR 151/2011, obblighi di verifiche e controlli delle apparecchiature con liquidi isolanti per la prevenzione incendi

31 ottobre 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA1° agosto 2011 , n. 151

Il DPR 151/2011, che semplifica la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, obbliga all’esecuzione di controlli e manutenzione delle macchine elettriche fisse con “liquidi isolanti combustibili”; questa prescrizione è finalizzata a “mantenere in stato di efficienza” le apparecchiature per prevenire l’insorgere di incendi.

I controlli delle apparecchiature con liquidi isolanti vanno da un’attenta e costante ispezione visiva, ad un’accurata e scrupolosa analisi/diagnosi dei liquidi isolanti. Questi ultimi si comportano metaforicamente come il sangue degli esseri umani, attraverso il prelievo (campionamento) di un campione di liquido (olio isolante) è possibile diagnosticare lo stato di salute del fluido e della macchina che lo contiene. L’attività principale di Sea Marconi (linea GreenPro® Transfo) include proprio servizi e tecnologie per la gestione del ciclo di vita (LCM) di parchi macchine strategiche con fluidi isolanti (es. trasformatori, reattori, isolatori, commutatori, ecc.) supportando i detentori nel difficile e delicatissimo compito di coniugare continuità d’esercizio, sicurezza, costi e ambiente.

I servizi Sea Marconi rispondono a pieno alle prescrizioni del DPR 151/2011, ma non solo, sono anche conformi al più aggiornato quadro normativo (IEC, CENELEC, CIGRE, ecc.) impiegando soluzioni che rispecchiano, e spesso anticipano, lo Stato dell’arte scientifico-tecnologico internazionale.

Il laboratorio di ricerca e analisi Sea Marconi è altamente qualificato per attività conto terzi, è autorizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica Italiana MIUR, (art. 4 – Legge 46/82 – Decreto del 23/06/1993), e, dopo un lungo e severo iter di verifica, ha ottenuto l’accreditamento da parte dell’ente italiano di accreditamento ACCREDIA.

Di seguito uno stralcio del DPR 151/2011

“Art. 6.

Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifi che di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

ALLEGATO I

(di cui all’articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 Macchine elettriche Centrali termoelettriche.”

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